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Testo legge 180 cessione del quinto artt. 22 23 24 25 26


Somministrazione dei prestiti limitazione della durata dei prestiti interessi e inizio ammortamento dei prestiti


Art. 22 - Comitato amministrativo e suoi compiti - somministrazione dei prestiti diretti.
La concessione dei prestiti sul fondo per il credito ai dipendenti dello stato è deliberata da un comitato amministrativo presieduto dal sottosegretario di stato per il tesoro e costituito dal capo dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, vice presidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati, per ogni biennio, con decreto del ministro per il tesoro, e cioè:
1) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, da designarsi dalla presidenza del consiglio dei ministri sino a quando non potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute;
2) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su designazione dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;
3) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente, della direzione generale degli affari generali e personale del ministero del tesoro, della ragioneria generale dello stato, dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato e della direzione generale della cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al primo comma dell'art. 75, il membro in rappresentanza della cassa depositi e prestiti cesserà di far parte del comitato.
L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato designa, per ogni biennio, un segretario effettivo e uno supplente di grado non inferiore al 9/a di gruppo a.

Spetta inoltre al comitato: A) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro;
B) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;
C) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui all'art. 26, nonché della misura del premio compensativo dei rischi e del concorso nelle spese di amministrazione di cui all'art. 27;
D) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul c/c infruttifero di cui all'articolo 50;
E) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di proprietà del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, sentito l'ufficio tecnico erariale;
F) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi disponibili.
Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni del comitato, in materia di concessione di prestiti, sono insindacabili nel merito.
La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.
In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita, la concessione si ha come non avvenuta.

Art. 23 - Casi di limitazione della durata dei prestiti.
L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento a riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.

Art. 24 - Indicazioni di coloro che non possono contrarre prestiti.
Non possono ottenere prestiti: A) coloro che non comprovino, nei modi stabili dal regolamento, di avere sana costituzione fisica; B) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne; C) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva; D) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni speciali indicate nell'art. 8.

Art. 25 - Casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della garanzia.
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia.

Art. 26 - Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti.
Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del presidente della repubblica, da emanare su proposta del ministro del tesoro e sentito il consiglio dei ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito.
L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.

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