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Contratto a tempo determinato fondo per il credito ai dipendenti dello stato


Testo integrale legge 180 cessione quinto artt. 13 14 15 16 17: Contratto a tempo determinato fondo per il credito ai dipendenti dello stato contributi a favore del fondo


Art. 13 - Personale assunto con contratto a tempo determinato.
Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell'art. 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente.
La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.

Art. 14 - Trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltà di cessione.
Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono, agli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'istituto nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.

Art.15 - Istituti ammessi a concedere prestiti.
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.

Art.16 - Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni.
E' costituito presso il Ministero del tesoro il " Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato " amministrato, con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo.
Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.
Il Fondo è destinato: 1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia; 2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.

Art. 17 - Contributi a favore del fondo.
Salvo quanto è disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello stato e ai personali di cui agli articoli 9 e 10 è ritenuto ogni mese, a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio o del salario lordo mensile.
I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.
L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta.
La restituzione avviene senza interessi.

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