Disposizioni generali e transitorie e responsabilità amministrative e contabile
Disposizioni generali e transitorie.
Art. 71 - Crediti dello stato per responsabilità amministrative e contabili.
Nulla è rinnovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei crediti dello stato derivanti da responsabilità amministrativa o contabile dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni ai dipendenti stessi.
Art. 72 - Personale daziario di cessate gestioni statali.
Le disposizioni del titolo II si applicano anche al personale daziario passato dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia ai comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga alle dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio delle imposte di consumo.
Art. 73 - Personale dell'amministrazione dell'ex casa reale. Le disposizioni del titolo II e dei titoli IV e V del presente testo unico si applicano al personale dell'ex casa reale amministrato dal segretariato generale della presidenza della repubblica.
Art. 74 - Rimborsabilità di contributi rilasciati a favore del fondo. Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1556, avevano raggiunto i 65 anni di età se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi rilasciati a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario. Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi.L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio.
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