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Testo legge n. 180 cessione del quinto articoli 18 19 20 21


Versamento e riscossione del contributo al fondo di garanzia


Art. 18 - Contributo dovuto per i segretari comunali a favore del fondo.
Per i segretari comunali i contributi al fondo per il credito ai dipendenti dello stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo.
Il contributo è dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto dalla legge comunale e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o si avvalga dell'opera del segretario di altro comune.
Il contributo è dovuto per l'intero anno ed è indipendente dalla persona del titolare, nonché dalle circostanze che il titolare si trovi in posizione di aspettativa o disponibilità, senza stipendio o con stipendio ridotto, ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto. Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilità, aspettativa o qualsiasi altro motivo.
Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Art. 19 - Versamento dei contributi al fondo.
I contributi a carico degli impiegati civili e militari retribuiti sul bilancio dello stato sono versati dalle singole amministrazioni centrali al fondo per il credito ai dipendenti dello stato, all'inizio dell'esercizio finanziario, in ragione dei quattro quinti del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per stipendi.
La residua parte è calcolata e versata in base agli stipendi effettivamente pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo della spesa. Per i salariati dello stato e per i personali di cui agli articoli 9 e 10, eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono essere versati a semestri posticipati nei primi cinque giorni di gennaio e luglio.

Art. 20 - Riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali.
Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali l'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato emette, entro l'aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per l'anno solare in corso, a carico dei comuni di ogni provincia. Il ruolo è reso esecutivo dal prefetto e trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro per la riscossione presso la sezione di tesoreria provinciale.
Contemporaneamente è trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, con l'indicazione del contributo a suo carico; il comune deve versarne l'importo in unica soluzione nel mese di giugno.
Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato dai comuni debitori entro il mese successivo a quello della notificazione dell'estratto del ruolo.

Art. 21 . Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia del fondo.
I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento, i contratti si perfezionano col provvedimento dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato che approva il contratto e concede la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo, purchè tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.

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