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Testo legge 180 cessione quinto articoli 40 41 42 43 44 45


Cessioni sui trattamenti di quiescenza somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza


Art. 40 - Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente.
In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario.
Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art. 38.
Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.
L'obbligo della garanzia da parte del fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che l'istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione.

Art. 41 - Obblighi degli istituti mutuanti verso il fondo.
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della garanzia devono versare al fondo per il credito ai dipendenti dello stato le ritenute eseguite a norma dell'art. 27 sull'importo dei mutui da essi concessi e garantiti dal fondo. In caso d'inadempimento, l'obbligo della garanzia da parte del fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito rimangono sospesi.

Art. 42 - Nullità di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti inefficacia di atti riguardanti quote cedute.
Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendi o salario.
Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo.
Sono inefficaci, rispetto allo stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio o di salario cedute.

Art. 43 - Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza.
Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.
La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.
Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.
Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38.

Art. 44 - Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza.
Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.

Art. 45 - Procedimenti coattivi - casi di eccezione.
Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il fondo per il credito ai dipendenti dello stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, può ricuperare il suo credito, ove non possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 e 44 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore.
Il fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici.
Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona uscita conferite dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, nonché i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello stato.

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