Concorso di vincoli sugli stipendi salari e pensioni e concorso di cessione e delegazione
Art. 66 - Agevolazioni fiscali e modalità per le deleghe di cui al precedente articolo. La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato è esente da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell'istituto di credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutata al netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione. Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro esemplare all'amministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.
Titolo V - Del concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni.
Art. 67 - Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto. In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.
Art. 68 - Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni. Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.
Art. 69 - Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni.
Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dell'art. 58 e la ritenuta a norma dell'art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate. La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62.
Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.
Art. 70 - Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione. Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso.
Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.
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