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Testo legge 180 cessione del quinto titolo IV art. 56 57 58 59 60


Disposizioni ai ferrovieri e agli operai dello stato e delega a pagare facoltà e limiti della delega


Art. 56 - Applicabilità di disposizioni a personali di istituti di istruzione.
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti di istruzione contemplati nell'articolo 10, quando detti istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto il personale al fondo per il credito ai dipendenti dello stato.

Art. 57 - Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello stato non aventi assegni fissi e continuativi.
Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo stato ed agli operai dello stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purché la cessione sia fatta a società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva categoria.

Titolo IV - Della delega a pagare, sopra stipendi, salari e pensioni, le pigioni e le quote di prezzo di alloggi popolari ed economici, nonché le quote per sottoscrizione a prestiti nazionali.

Art. 58 - Facoltà e limiti delle deleghe.

Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito.
La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dell'alloggio.

Art. 59 - Notificazione delle deleghe.
Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e salariati o pensionati delle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo sono notificate all'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio, che ne dà comunicazione alle amministrazioni interessate, con le occorrenti istruzioni per la osservanza della legge.
Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell'amministrazione delle ferrovie dello stato sono notificate all'amministrazione medesima, nella persona del direttore generale.
Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese pubbliche sono notificate ai capi delle amministrazioni od imprese medesime.

Art. 60 - Ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni - notificazione.
Il ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal ministero stesso o dalla cessata unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le amministrazioni dello stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio ai propri dipendenti, l'amministrazione delle ferrovie dello stato e l'amministrazione delle poste e dei telegrafi per le case di loro proprietà, l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato per la gestione propria e per quella del cessato istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello stato in Roma, quando gli alloggi sono ceduti in proprietà, dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati, riscuotono le quote del prezzo, le pigioni ed i canoni d'uso mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla metà di tali emolumenti.
L'amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o canoni d'uso notifica l'importo delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi, salari o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il pagamento di tali assegni statali e qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati statali, ne dà notizia anche all'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato.

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