Art. 11 Codice deontologico forense - Rapporto di fiducia, accettazione incarico e difensore d'ufficio
Articolo 11 del Codice deontologico forense - Rapporto di fiducia, accettazione dell'incarico e difensore d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 11 – Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico
1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.
(cfr. differenze
vecchio art. 47 cdf,
vecchio art. 35 cdf e
vecchio art. 11 cdf)
CDF : Titolo I | Titolo II |
Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII