Art. 4 Codice deontologico forense - Volontarietà dell'azione e della omissione
Articolo 4 del Codice deontologico forense - Volontarietà dell'azione e dell'omissione e violazione dolosa della legge penale e riserva della valutazione del fatto
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 4 – Volontarietà dell'azione
1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
(confronta differenze
vecchio art. 3 cdf)
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