Art. 18 Codice deontologico forense - Rapporti tra avvocati e stampa
Articolo 18 del Codice deontologico forense - Rapporti tra avvocati e stampa e segreto di indagine
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 18 – Doveri nei rapporti con gli organi di informazione 1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.
(cfr. differenze
vecchio art. 18 cdf)
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Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII