Art. 38 Codice deontologico forense - Avvocati rapporti di colleganza con i colleghi


Articolo 38 del Codice deontologico forense - Titolo III - Rapporti con i colleghi - Art. 38 Rapporto di colleganza e doveri tra colleghi


Nuovo codice deontologico degli avvocati

TITOLO III
RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 38 – Rapporto di colleganza

1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai comma 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

(cfr. differenze vecchio art. 22 cdf)

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