Art. 2 Codice deontologico forense - Norme deontologiche e ambito di applicazione


Articolo 2 del Codice deontologico forense - Norme deontologiche e loro ambito di applicazione esteso alla vita privata e ai praticanti


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 2 – Norme deontologiche e ambito di applicazione

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attivitā professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.

(confronta differenze vecchio art. 1 cdf)

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Art. 2 cdf x Avvocati &: Legali