Art. 2 Codice deontologico forense - Norme deontologiche e ambito di applicazione
Articolo 2 del Codice deontologico forense - Norme deontologiche e loro ambito di applicazione esteso alla vita privata e ai praticanti
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 2 Norme deontologiche e ambito di applicazione
1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attivitā professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.
(confronta differenze
vecchio art. 1 cdf)
CDF : Titolo I | Titolo II |
Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII