Art. 64 Codice deontologico forense - Adempimento obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
Articolo 64 del Codice deontologico forense - Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 64 Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
1. L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalitą o gravitą, sia tale da compromettere la dignitą della professione e l'affidamento dei terzi.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivitą professionale da due a sei mesi.
(cfr. differenze
vecchio art. 59 cdf)
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