Art. 1 Codice deontologico forense - Titolo I - Avvocati
Articolo 1 del Codice deontologico forense - Titolo I - Dei principi generali - Art. 1 ruolo istituzionale dell'Avvocato in Italia ed in Europa
Nuovo codice deontologico degli avvocati
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – L'avvocato 1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2. L'avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.
(confronta differenze
vecchio preambolo al cdf)
CDF : Titolo I | Titolo II |
Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII