Art. 1 Codice deontologico forense - Titolo I - Avvocati


Articolo 1 del Codice deontologico forense - Titolo I - Dei principi generali - Art. 1 ruolo istituzionale dell'Avvocato in Italia ed in Europa


Nuovo codice deontologico degli avvocati

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – L'avvocato

1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

2. L'avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.

3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

(confronta differenze vecchio preambolo al cdf)

Art. 2 cdfSegnala errore



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Art. 1 cdf x Avvocati &: Legali