Art. 66 Codice deontologico forense - Pluralità di azioni nei confronti della controparte


Art. 66 Codice deontologico forense - Pluralità di azioni nei confronti della controparte


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 66 – Pluralità di azioni nei confronti della controparte

1. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

(cfr. differenze vecchio art. 49 cdf)

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Art. 66 cdf x Avvocati &: Legali