Art. 69 Codice deontologico forense - Titolo VI - Rapporti con le istituzioni forensi


Articolo 69 del Codice deontologico forense - Titolo VI - Rapporti con le istituzioni forensi - Art. 69 Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi


Nuovo codice deontologico degli avvocati

TITOLO VI
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI

Art. 69 – Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi

1. L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.
2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

(cfr. differenze vecchio art. 57 cdf)

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