Segue art. 1 decreto legge nr. 138 13/08/2011


In tema di riduzione della spesa pubblica / commi 14 - 33


Segue la pubblicazione del testo completo dell'art. 1 del decreto legge nr. 138 13/08/2011 in tema di riduzione della spesa pubblica statale.
Inizio testo integrale manovra bis o decreto legge n. 138 13 agosto 2011

14. All’articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed e’ nominato un commissario con le modalita’ previste dal citato comma 1; se l’ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente; quando cio’ non sia possibile, il commissario chiede che l’ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell’ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo’ esercitare la facolta’ di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l’anzianita’ massima contributiva di quaranta anni.”.
15. Al comma 2 dell’articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola “emesse” sono aggiunte le parole “o contratte” e dopo le parole “concedere prestiti”, sono aggiunte le seguenti: “o altre forme di assistenza finanziaria”.
16. Le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.
17. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: “accogliere la richiesta”, sono sostituite dalle seguenti: “trattenere in servizio il dipendente”; nel medesimo periodo, la parola: “richiedente”, e’ sostituita dalla seguente: “dipendente”;
b) al terzo periodo, le parole: “La domanda di”, sono sostituite dalle seguenti: “La disponibilita’ al”;
c) al quarto periodo, le parole: “presentano la domanda”, e’ sostituita dalle seguenti: “esprimono la disponibilità”.
18. Al fine di assicurare la massima funzionalita’ e flessibilita’, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.
19. All’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: “; il trasferimento puo’ essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita’ finanziaria.”.


20. All’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole ” 2020”, “2021”, “2022”, “2023”, “2024”, “2025”, ”2031” e “2032” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ”2016”, “2017”, “2018”, “2019”, “2020”, “2021”, “2027” e “2028”.
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole “anno scolastico e accademico” inserire la seguente: “dell’anno successivo”. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole “decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta’ o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianita’ massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.”;
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: “per raggiungimento dei limiti di eta’ o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianita’ massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione,”.
23. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico e’ disciplinata in base al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
24. A decorrere dall’anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festivita’ introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonche’ le celebrazioni nazionali e le festivita’ dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della piu’ diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdi’ precedente ovvero il lunedi’ seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementata , per l’anno 2012, di 2.000 milioni di euro.

26. All’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione consiliare di cui al medesimo articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 e’ sufficiente una determina dirigenziale del Comune.
27. Il comma 17 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ sostituito dal seguente: “17. Il Commissario straordinario del Governo puo’ estinguere, nei limiti dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 – 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell’adeguatezza e dell’effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonche’ subordinatamente a specifico motivato giudizio sull’adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell’organo di revisione, nell’ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
28. La commissione di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 e’ integrata con un esperto designato dal Ministro dell’economia e delle finanze.
29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di’ cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento e’ consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell’interno il trasferimento puo’ essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
30. All’aspettativa di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall’articolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l’applicazione,anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all’articolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate.


31. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011, n. 196, con una dotazione organica inferiore alle settanta unita’, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche’ delle Autorita’ portuali e degli enti parco, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita’ di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e’ oggetto. L’amministrazione cosi’ individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a societa’ interamente posseduta dallo Stato.
32. All’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: “Nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche’ dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico avente durata inferiore a tre anni.”. La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonche’ agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.
33. All’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all’allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.”.

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DL 138/2011 commi 14 - 33