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Prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c e tutela senza contratto


Prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c la scrittura privata e la tutela senza contratto



NB: Questa pagina è la seconda parte di un articolo relativo al prestito di denaro. Per chi non ha letto la prima parte, solo per motivi di ordine logico, consigliamo di iniziare con la stessa su prima parte prestito denaro. Continuando con il discorso e stabilita la liceità del finanziamento fra soggetti comuni passiamo ad analizzare quale accordo utilizzare per attuare il prestito dei soldi: orale o scritto? cioè una formale scrittura privata o senza contratto? Al corrente 2024, un accordo orale andrebbe bene per qualche decina o al massimo qualche centinaio di euro evvero per maggiori somme a favore di soggetti di cui avete piena fiducia. Per tutti gli altri casi suggeriamo di concludere un accordo nero su bianco. Il contratto di prestito di soldi o denaro per eccellenza è quello della scrittura privata che rivesti la forma prescritta ex art. 1813 e ss. c.c cioè del mutuo.

Pensate che non è neanche necessaria la figura del notaio: al massimo se i contraenti non masticano un pò di diritto possono recarsi da un avvocato il quale redigerà per loro una scrittura privata di prestito di denaro ex art. 1813 e ss. c.c. Per una maggiore sicurezza probatoria, la scrittura privata può essere registrata presso l'ufficio registro il quale tiene una sezione nella quale registrare qualsiasi tipo di contratto. La registrazione serve non tanto per provare il prestito di denaro, ma soprattutto la data del prestito qualora il debitore, intenzionato a truffare più persone, sottoscriva molti contratti di prestito di denaro in diversi tempi. Ma la registrazione serve pure per regolarizzare il contratto dal punto di vista fiscale anche se usando l'espediente della conclusione tramite la registrazione del contratto per corrispondenza postale, il contratto sarà eventualmente registrato solo in caso di suo utilizzo. Per questi aspetti recatevi su: validità e registrazione contratto di prestito tra privati


Prestito denaro senza contratto: la mancanza della scrittura privata o appunto senza contratto non rende nullo il prestito il quale esiste e dovrà essere restituito secondo le modalità pattuite oralmente. Il problema del prestito senza contratto riguarda la prova: è più difficile provare il prestito in particolare se avviene non solo senza contratto ma anche in contanti. Che fare? Beh, almeno un bonifico con casuale "prestito da restituire in tot rate"... Comunque, il prestito denaro senza contratto può essere provato in qualsiasi modo anche tramite testimoni... Mentre, a differenza del contratto orale, il valore legale della scrittura privata di prestito, è equiparata ad un comunissimo contratto che abbia tutti i requisiti di legge. Non importa se sia registrato o redatto dal notaio piuttosto che da un avvocato o dalle parti, l'importante è che incorpori i requisiti minimi per essere considerato impugnabile davanti alla legge: ci riferiamo alla dicitura de prestito ex art. 1813, ai dati delle parti, alle modalità di restituzione del prestito, se vi sono interessi e se sì in quale misura (non superare i tassi di una certa percentuale in quanto si cade nel delitto di usura), varie ed eventuali condizioni che regolano il rapporto.

Tutela del contratto di prestito diretta alla restituzione della somma: la tutela della scrittura privata, nel caso in cui qualcosa vada storto, ovvero nell'ipotesi in cui il debitore non restituisca la somme o la restituzione avvenga in modo difforme rispetto quanto pattuito, si può ricorrere all'Autorità Giudiziaria come per un qualsiasi relazione contrattuale intercorrente tra le parti. Per una maggiore tutela, specialmente per prestiti elevati, alcuni prestatori ricorrono alla sottoscrizione di cambiali o, come fanno le banche, ad iscrivere ipoteca o pegno su un bene del debitore. Correlate: prestiti senza busta paga e senza reddito



Prestito denaro ex art. 1813