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Legge sui prestiti finalizzati e personali online


Le disposizioni sui contratti della legge sui prestiti finalizzati e personali Lex n. 142 del 19 02 1992 articolo art. 21 online


Segue il testo integrale completo della legge prestiti estratto dalle legge n.142/92 art. 21 in tema di contratti di credito al consumo in generale. In fondo i link alla prima e terza parte.

Art. 21. Contratti.
1.
I contratti di concessione di credito al consumo devono essere stipulati per iscritto e un esemplare di essi va consegnato contestualmente al consumatore.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, i contratti devono indicare: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore; f) le eventuali garanzie richieste; g) le eventuali coperture assicurative richieste, ad esclusione di quelle, stipulate in favore del finanziatore, intese a garantire il rimborso del credito in caso di morte, invalidità o infermità del consumatore, che devono essere incluse nel calcolo del TAEG.

3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che concernono l'acquisto di determinati beni o servizi devono contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni: a) la descrizione analitica dei beni o dei servizi che formano l'oggetto del contratto; b) il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto; l'ammontare dell'eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà al consumatore, nei casi in cui non sia immediato.
4. L'art. 1525 del codice civile si applica anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
5. In via transitoria e fino all'adozione di una disciplina nazionale sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di contenuto almeno equivalente a quello stabilito dal presente comma e dai commi 6 e 7, agli effetti della protezione del consumatore, i contratti con cui un ente creditizio o una società finanziaria concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito devono almeno contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito; b) il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonchè le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore; c) le modalità di recesso dal contratto. Sono nulli e si considerano non apposti i rinvii agli usi.
6. Il tasso di interesse annuo e gli oneri previsti nei contratti di cui al comma 5 possono essere variati in senso sfavorevole al consumatore purchè ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data di applicazione delle variazioni. In caso contrario, queste ultime sono inefficaci.
7. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere.
8. Nessuna somma può essere addebitata al consumatore od a lui richiesta, se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

9. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto di credito al consumo; b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia e copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore; d) le facoltà di adempimento anticipato ovvero di risoluzione del contratto spettano unicamente al consumatore, che le può esercitare in qualsiasi momento, senza oneri e penalità.
10. Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato ovvero della risoluzione di cui alla lettera d) del comma 9; se il consumatore esercita tale facoltà, ha altresì diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'art. 19, comma 2.
11. I diritti del creditore derivanti da un contratto di credito al consumo possono essere ceduti ad un terzo solo previa comunicazione scritta del cedente al consumatore, da questi ricevuta con almeno quindici giorni di anticipo. Il consumatore conserva comunque la facoltà di fare valere nei confronti del cessionario le eccezioni che poteva fare valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile.
legge 142/1992 artt. 18 19 20 Segue legge 142/1992 artt. 22 23 / normativa finanziamenti



Regole della 142/1992 art. 21