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Finanziamenti imprenditoria femminile 2024


Incentivi agevolazioni e contributi per imprenditoria femminile 2024 ex d. lgs. n. 198 11 aprile 2006 codice delle pari opportunità tra uomo e donna più finanziamenti donne imprenditrici 2024


Agevolazioni incentivi e contributi per imprenditoria femminile ex d. lgs. n. 198 11 04 2006 codice delle pari opportunità tra uomo e donna più finanziamenti donne imprenditrici 2024 NB. La legge n. 215/92, è stata il presupposto normativo per sei bandi relativi ai finanziamenti dell'imprenditoria femminile attraverso i quali le imprese femminili hanno ricevuto a vario titolo sovvenzioni contributi incenti e agevolazioni anche a fondo perduto. Questa legge, nel 2006, è stata abrogata dal nuovo codice delle pari opportunità.
Gli artt. 52 53 e 54 del predetto Codice hanno previsto la possibilità di nuovi finanziamenti a fondo perduto per la imprenditoria femminile ma a fine dicembre del 2007 mediante l'approvazione della Legge nr. 247/2007, il parlamento ha delegato il governo affinchè procedesse ad un riordino della materia de qua. Però, da allora non è stato approvato uno indirizzo nazionale per incentivare la imprenditoria femminile. Alchè, il finanziamento sulla imprenditoria del gentil sesso è affidata a livello regionale quindi per ora si parla di finanziamenti regionali per imprenditoria femminile per indicare che il finanziamento arriva dalla regione. Tra le regioni che si sono attivate al fine di stilare dei programmi cofinanziati dallo stato sembra vi siano la regione Lombardia e Lazio per prime cui sono seguite la Campania, Puglia, Toscana e la Sardegna nella speranza che negli anni 2022 2023 e 2024 provvedano anche le altre regioni. Segue un estratto del codice delle pari opportunità uomo donna con gli artt. 52-54 in tema di finanziamento imprenditoria femminile.


Titolo II - Pari opportunità nell'esercizio dell'attività d'impresa
Capo I - Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Art. 52 - Principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile (legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 1, commi 1 e 2).
1. Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

Art. 53 - Principi in materia di beneficiari delle azioni positive (legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1).
1. I principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne.

Art. 54 - Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile (legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1).
1. A valere sulle disponibilità del Fondo, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.
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