Art. 61 Codice deontologico forense - Avvocati arbitrato - Avvocato arbitro


Articolo 61 del Codice deontologico forense - Avvocati arbitrato - Avvocato arbitro


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 61 – Arbitrato

1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probitā e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialitā e indipendenza.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
4. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. L'avvocato nella veste di arbitro:
a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l'oggetto dell'attivitā non sia diverso da quello del procedimento stesso.
7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivitā professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell’attivitā professionale da sei mesi a un anno.

(cfr. differenze vecchio art. 55 cdf)

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