Art. 57 Codice deontologico forense - Rapporti avvocato e organi di informazione e comunicazione
Articolo 57 del Codice deontologico forense - Rapporti tra gli avvocati e gli organi di informazione nonchč attivitā di comunicazione e stampa
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 57 Rapporti con organi di informazione e attivitā di comunicazione
1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attivitā di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacitā professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
2. La violazione dei divieti di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivitā professionale da due a sei mesi.
(cfr. differenze
vecchio art. 18 cdf)
CDF : Titolo I | Titolo II |
Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII