Art. 57 Codice deontologico forense - Rapporti avvocato e organi di informazione e comunicazione


Articolo 57 del Codice deontologico forense - Rapporti tra gli avvocati e gli organi di informazione nonchč attivitā di comunicazione e stampa


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 57 – Rapporti con organi di informazione e attivitā di comunicazione

1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attivitā di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacitā professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
2. La violazione dei divieti di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivitā professionale da due a sei mesi.

(cfr. differenze vecchio art. 18 cdf)

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Art. 57 cdf x Avvocati &: Legali