Art. 51 Codice deontologico forense - Astensione testimonianza avvocato e testimone difensore


Articolo 51 del Codice deontologico forense - Astensione dallla testimonianza dell'avvocato difensore e rinuncia al mandato se testimone


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 51 – La testimonianza dell'avvocato

1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

(cfr. differenze vecchio art. 58 cdf)

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