Art. 43 Codice deontologico forense - Obbligo di soddisfo prestazioni ad altro legale


Articolo 43 del Codice deontologico forense - Obbligo di soddisfo e compenso delle prestazioni affidate ad altro legale


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 43 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

(cfr. differenze vecchio art. 30 cdf)

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Art. 43 cdf x Avvocati &: Legali