Art. 43 Codice deontologico forense - Obbligo di soddisfo prestazioni ad altro legale
Articolo 43 del Codice deontologico forense - Obbligo di soddisfo e compenso delle prestazioni affidate ad altro legale
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 43 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
(cfr. differenze
vecchio art. 30 cdf)
CDF : Titolo I | Titolo II |
Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII