Art. 41 Codice deontologico forense - Rapporti dell'avvocato con la controparte
Articolo 41 del Codice deontologico forense - Rapporti dell'avvocato con la controparte - divieto di contatto diretto e di corrispondenza
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 41 – Rapporti con parte assistita da collega
1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.
2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.
3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
(cfr. differenze
vecchio art. 27 cdf)
CDF : Titolo I | Titolo II |
Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII