Manovra anticrisi 2011 - articoli 17 18 19 20 decr. l. 138/2011


Manovra 2011 - artt. 17 18 19 20 decr. l. 138/2011 consiglio nazionale economia lavoro + voli aerei in classe economica per la casta politici


Manovra anticrisi 2011 - articoli 17 18 19 20 decr. l. 138/2011 : nuova composizione del cnel ovvero del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro + introduzione dei voli aerei in classe economica per la casta dei politici rispetto alla business class
Inizio testo integrale manovra bis o decreto legge n. 138 13 agosto 2011

Art. 17 Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: “Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero di settanta, oltre al presidente e al segretario generale, secondo la seguente ripartizione:
a) dodici esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Fra essi l'Assemblea nomina un vicepresidente;
b) quarantotto rappresentanti di vertice delle categorie produttive, dei quali ventiquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti attivi, sei rappresentanti dei lavoratori autonomi attivi e diciotto rappresentanti delle imprese. Fra essi l'Assemblea nomina due vicepresidenti;
c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. Fra essi l'Assemblea nomina un vicepresidente.”.


b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
“Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.”.
2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. E' altresì abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente della Repubblica provvede alla nomina dei nuovi rappresentanti delle categorie produttive di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito dal precedente comma 1.

Art. 18 Voli in classe economica
1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dell'Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole “al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonchè” sono soppresse.


Art. 19 Disposizioni finali
1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25, all'articolo 2 comma 1, all'articolo 5 e all'articolo 7, pari complessivamente a 4.154,6 milioni di euro per l'anno 2012 a 1.280 milioni di euro per l'anno 2013, 1.289 milioni di euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per l'anno 2016, che aumentano in termini di indebitamento netto a 1.330 milioni per l'anno 2013 ed a 1.439 milioni per l'anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Indietro / Inizio testo integrale manovra tremonti bis decr. l. nr.o 138 13-08-2011




Manovra anticrisi decr. l. 138/2011