Segue art. 2 riforma fisco decreto legge nr. 138/2011


Segue l'art. 2 sulla riforma del fisco del decreto legge nr. 138/2011


Segue l'art. 2 sulla riforma del fisco apportata dal decreto legge nr. 138/2011. Inizio testo integrale manovra bis o decreto legge n. 138 13 agosto 2011

15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 18, comma 1, le parole “commi 1-bis e 1-ter” sono sostituite dalle parole “comma 1-bis”; b) all’articolo 73, il comma 5-quinquies, e’ sostituito dal seguente: “Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia’ autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche’ dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.”.
16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all’articolo 4, comma 1, le parole “e 1-ter” sono soppresse.
17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 dell’articolo 3 e’ sostituito dal seguente: “Se i titoli indicati nel comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa’ o enti, diversi dalle banche, il cui capitale e’ rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all’emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l’importo derivante dall’applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito nonche’ alle garanzie prestate.”.


18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2: 1) il comma 1-ter e’ abrogato; 2) il comma 1-quater e’ sostituito dal seguente: “L’imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.”; 3) nel comma 2, le parole “commi 1, 1-bis e 1-ter” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole “commi 1 e 1-bis”;
b) all’articolo 3, comma 5, le parole “commi 1-bis e 1-ter” sono sostituite dalle parole “comma 1-bis”;
c) all’articolo 5, le parole “commi 1, 1-bis e 1-ter” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole “commi 1 e 1-bis”.
19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, al comma 2, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: “Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell’ammontare realizzato;”;
b) all’articolo 6, al comma 1, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: “Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell’ammontare realizzato;”;
c) all’articolo 7: 1) al comma 3, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “la ritenuta prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;”; 2) al comma 3, lettera c), le parole “del 12,50 per cento”, ovunque ricorrano, sono soppresse; 3) al comma 4, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: “Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell’ammontare realizzato;”.
20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all’articolo 6, comma 1, le parole “del 12,50 per cento” sono soppresse.
21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all’articolo 17, comma 3, le parole “del 12,50 per cento,” sono soppresse.
22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l’applicazione dell’articolo 96 e dell’articolo 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.


23. I redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.
24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.
25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 8 dell’articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216; b) i commi da 1 a 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
26. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, per gli interessi e altri proventi soggetti all’imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all’articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico.
27. Ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l’aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell’ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.


29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo’ essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente: a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all’articolo 73, comma 5-quinquies, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all’articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77; b) provveda al versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l’opzione di cui alla lettera a) del comma 29 e’ esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti; l’imposta sostitutiva dovuta e’ corrisposta secondo le modalita’ e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l’opzione si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo’ essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l’imposta sostitutiva e’ versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.
31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30, per i proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli organismi e fondi di cui al primo periodo del presente comma l’opzione puo’ essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l’imposta sostitutiva e’ versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.
32. Le minusvalenze e perdite di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
34. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di applicazione dei commi da 29 a 32.
35. All’ultimo periodo del comma 4 bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola “446? sono aggiunte le seguenti: “e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente”. All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole “o aree territoriali” sono aggiunte le seguenti: “, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146?.
36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all’Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita’ della situazione economica internazionale.”.

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