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Le disposizioni contrattuali e la legge prestiti
Legge n. 142 del 19 02 1992 articoli artt. 18 19 e 20 online



Riportiamo il testo integrale della legge prestiti che per comodità nella lettura abbiamo diviso in tre parti. Legge n.142/92 artt. 18 19 e 20 in tema di credito al consumo e prestiti in generale. In fondo i link alla seconda e terza parte.

Art. 18. Credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.
1. Ai fini della presente sezione, si definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente sezione, purchè stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore, i contratti di somministrazione di cui agli articoli 1559 e seguenti del codice civile.
3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano comunque alle concessioni di credito al consumo di importi rispettivamente inferiore e superiore ai limiti indicati con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della dinamica di quelli stabiliti dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 87/102/CEE. In sede di prima applicazione, i predetti limiti sono fissati rispettivamente in lire trecentomila e in lire sessanta milioni.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano inoltre, indipendentemente dall'importo:
a) alle concessioni di credito che sono rimborsabili in unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purchè previsti contrattualmente nel loro ammontare;
b) alle concessioni di credito che sono prive direttamente o indirettamente di corrispettivo di interessi o di altri oneri a qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;



c) alle concessioni di credito che sono destinate all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, su un terreno o su un immobile edificato o da edificare;
d) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.
5. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono attività di mediazione finalizzata alla concessione del credito da parte del finanziatore. In particolare, nei casi in cui l'ottenimento del credito sia necessario l'intervento del terzo soggetto, il costo di tale intervento deve essere incluso nel tasso annuo effettivo globale, di cui all'art. 19.

Art. 19. Tasso annuo effettivo globale.
1. é denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE.
2. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso.

Art. 20. Pubblicità.
1. Negli annunci pubblicitari e nelle offerte comunque esposte, dirette o diffuse al pubblico, con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo di una concessione di credito al consumo, devono essere indicati anche il TAEG ed il relativo periodo di validità.
2. Negli annunci e nelle offerte di cui al comma 1 il TAEG può essere eventualmente citato mediante un esempio tipico, nei casi individuati nella delibera di cui all'art. 19, comma 2, per motivate ragioni tecniche.



legge n. 142/1992 art. 21 - legge n. 142/1992 art. 22 - 23



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