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Testo integrale legge 215 del 1992 imprenditoria femminile


L. 25 febbraio 1992 n. 215 agevolazioni imprenditoria femminile


Legge 25 febbraio 1992, n. 215 - Azioni positive per l'imprenditoria femminile.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992, n. 56)


N.B. La seguente legge 215 del 1992 è stata quasi del tutto abrogata dal dpr n. 314/2000 prima, e dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna del 2006 poi. Quest'ultimo codice ha lasciato in vigore solo gli artt. 10 comma 6, 12 e 13 della legge 215/92, ma ora regola le nuove agevolazioni delle imprese femminili agli artt. 52, 53 e 54 del codice medesimo. Noi comunque abbiamo deciso di lasciare pubblicata la legge in quanto continuerà ad applicarsi sulle controversie delle agevolazioni nascenti dalla stessa. Visiona la nuova legislazione su: finanziamenti imprenditoria femminile del codice pari opportunità
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Art. 1 - Principi generali. (abrog. dal codice pari opportunità)
1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:
a. favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b. promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
c. agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d. favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
e. promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
Art. 2 - Beneficiari. (abrog. dal codice pari opportunità)
1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a. le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonchè , le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura del commercio, del turismo e dei servizi;
b. le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.
Art. 3 - Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. (abrog. dal codice pari opportunità)
1. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato Fondo, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.

Art. 4 - Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali. (abrog. dal codice pari opportunità)
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi:
a. contributi in conto capitale per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonchè, per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b. contributi per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonchè, per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.
Art. 5 - Crediti di imposta. (abrog. dal dpr n. 314/2000)
1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di attuazione.

Art. 6 - Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni. (abrog. dal dpr n. 314/2000)
1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.
Art. 7 - Revoca e cumulabilità delle agevolazioni. (abrog. dal dpr n. 314/2000)
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge nonchè‚ con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione.
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