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Testo completo della l. 215 1992 sulla imprenditoria femminile

Seconda parte legge n. 215 del 1992 incentivi imprese femminili



Legge 25 febbraio 1992, nr 215 - Azioni positive per l'imprenditoria femminile.
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992, n. 56)

N.B. Segue la seconda parte della legge 215 del 1992 relativa agli incentivi delle imprese femminili la quale, come meglio specificato nella prima parte, è stata quasi del tutto abrogata. Per visionare la prima parte seguite il seguente link: prima parte artt. 1 - 7 l. 215/92 imprenditoria femminile.

Art. 8 - Finanziamenti agevolati. (abrog. dal dpr n. 314 del 2000)
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.
3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.
4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.
Art. 9 - Garanzia integrativa. (abrog. dal dpr n. 314 del 2000)
1. I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato previsto dall'articolo 3 della medesima legge.
Art. 10 - Comitato per l'imprenditoria femminile. (eccetto il comma 6 abrog. dal decr. legisl. n. 198 2006 o codice delle pari opportunità)
1. Presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, dal Ministero del tesoro, o da loro delegati; da un rappresentante degli istituti di credito, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi.



2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carico tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministeri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli eventi previsti dalla legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione imprenditorialità femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile. 6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3.
Art. 11 - Relazione al Parlamento. (abrog. dal decr. legisl. n. 198 2006 o codice delle pari opportunità)
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.
Art. 12 - Iniziative delle regioni.
1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonchè, le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonchè, la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolida esperienza in materia e che siano presenti sull’intero territorio regionale.
Art. 13 - Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento interventi vari nel campo sociale ( Imprenditorialità femminile).
2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. artt. 1 - 7 l. 215/92 imprenditoria femminile



Nuove regole sulle imprese femminili finanziamenti imprenditoria femminile



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