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Legge 5 gennaio 50 n. 180 cessione del quinto artt. 1 2 3 4 5

Legge 5 gennaio 1950 n. 180 cessione quinto stipendio art. 1 2 3 4 5



TITOLO I - Del sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi salari e pensioni.

Art. 1 - Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti.
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. (comma modificato dal art. 1 comma 137 legge finanziaria 2005)
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.

Art. 2 - Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità.
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.



Art. 3 - Eesecuzioni di sequestri e pignoramenti a carico dei dipendenti statali.
Per gli impiegati e salariati delle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il ministero del tesoro, ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio.
Per il personale dipendente dall'amministrazione delle ferrovie dello stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la direzione generale delle ferrovie dello stato in persona del direttore generale.

Art. 4 - Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico Di dipendenti da altre pubbliche amministrazioni.
Per gl'impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle amministrazioni dello stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale gl'impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza.
Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza di eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.

Art. 5 - Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario.
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. i possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico.
Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero non hanno tale facoltà. Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.



legge 180 prima parte artt. 6 -12 artt. 13 - 17 artt. 18 - 21

artt. 22 - 26 artt. 27 - 34 artt. 35 - 39 artt. 40 - 45 artt. 46 - 50

artt. 51 - 55 artt. 56 - 60 artt. 61 - 65 66 - 70 disp. trans. legge 180



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