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Guida alla dichiarazione sostitutiva con l'autocertificazione


Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex legge dpr n. 445 del 2000


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N.B. All'inizio, la legge n. 15 del 1968 in materia di documentazione amministrativa, aveva introdotto la possibilità di avvalersi di dichiarazioni sostitutive; poi, il dpr n. 403 del 1998 attuando il testo di legge Bassanini sul riordino delle leggi sulla semplificazione amministrativa, aveva esteso la possibilità di avvalersi di dette autocertificazioni sostitutive l'originali; infine, da ultimo, il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, predisponendo il testo unico in materia di documentazione amministrativa, ha ulteriormente esteso e regolarizzato il campo della applicazione della dichiarazione sostitutiva di un certificato anche di atto notorio. Grazie a queste disposizioni oggi tutti i cittadini possono presentare tantissime dichiarazioni sostitutive di certificati originali anche di atti notori al fine di velocizzare e migliorare i rapporti giuridici con la pubblica amministrazione in genere, inclusi i soggetti che svolgono un pubblico servizio come ad es. i concessionari della riscossione tributi. Viceversa, le dichiarazioni sostitutive ex lege dpr n. 445/2000 presentate a soggetti privati, ad esempio un'assicurazione, una società telefonica, una banca, etc., hanno validità solo se queste le accettano, cioè, mentre la PA ha un obbligo generalizzato nell'accettare la dichiarazione sostitutiva anche di atto notorio, i soggetti privati hanno solo la facoltè nel fare affidamento sulla autocertificazione: possono rifiutarla e chiedere o l'originale o l'autentica da parte di un pubblico ufficiale.


Artt. 46 47 48 49 75 e 76 del dpr n. 445 del 2000

Riportiamo gli articoli 46 47 48 49 75 e 76, estratti dal dpr n. 445 del 2000 inerenti le regole sulla dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ed certificazione di atto notorio nonchè sulle sanzioni anche penali derivanti da false informazioni

SEZIONE V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1) Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: data e il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1) L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2) La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3) Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4) Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Articolo 48 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1) Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2) Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3) In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

Articolo 49 - Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1) I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2) Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
Articolo 75 - Decadenza dai benefici
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 - Norme penali
1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

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Articoli 75 e 76 dpr 445 2000