Art. 9 Codice deontologico forense - Doveri nell'esercizio dell'attivitą forense
Articolo 9 del Codice deontologico forense - Doveri nell'esercizio dell'attivitą forense anche al di fuori dell'attivitą professionale
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 9 Doveri di probitą, dignitą, decoro e indipendenza 1. L'avvocato deve esercitare l'attivitą professionale con indipendenza, lealtą, correttezza, probitą, dignitą, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attivitą professionale, deve osservare i doveri di probitą, dignitą e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.
(cfr. differenze
vecchio art. 5 cdf,
vecchio art. 6 cdf,
vecchio art. 8 cdf e
vecchio art. 10 cdf)
CDF : Titolo I | Titolo II |
Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII