Art. 9 Codice deontologico forense - Doveri nell'esercizio dell'attivitą forense


Articolo 9 del Codice deontologico forense - Doveri nell'esercizio dell'attivitą forense anche al di fuori dell'attivitą professionale


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 9 – Doveri di probitą, dignitą, decoro e indipendenza

1. L'avvocato deve esercitare l'attivitą professionale con indipendenza, lealtą, correttezza, probitą, dignitą, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attivitą professionale, deve osservare i doveri di probitą, dignitą e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

(cfr. differenze vecchio art. 5 cdf, vecchio art. 6 cdf, vecchio art. 8 cdf e vecchio art. 10 cdf)

Art. 8 cdfArt. 10 cdfSegnala errore



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Art. 9 cdf x Avvocati &: Legali