Art. 58 Codice deontologico forense - Abusi notifiche in proprio avvocati
Art. 58 Codice deontologico forense - Abusi notifiche in proprio avvocati ex legge 53/1994
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 58 Notifica in proprio 1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltā previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivitā professionale da due a sei mesi.
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