Art. 58 Codice deontologico forense - Abusi notifiche in proprio avvocati


Art. 58 Codice deontologico forense - Abusi notifiche in proprio avvocati ex legge 53/1994


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 58 – Notifica in proprio

1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltā previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivitā professionale da due a sei mesi.

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Art. 58 cdf x Avvocati &: Legali