Art. 47 Codice deontologico forense - Domiciliazione legale e avvocato domiciliatario o corrispondente


Articolo 47 del Codice deontologico forense - La domiciliazione legale e gli obblighi dell'avvocato domiciliatario o corrispondente e domiciliante


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 47 – Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

1. L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere.
2. L'elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.
3. L'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
4. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

(cfr. differenze vecchio art. 31 cdf)

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Art. 47 cdf x Avvocati &: Legali