Art. 45 Codice deontologico forense - Sostituzione avvocato e nuovo difensore


Articolo 45 del Codice deontologico forense - Sostituzione dell'avvocato e doveri del nuovo difensore


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 45 – Sostituzione del collega nell'attività di difesa

1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

(cfr. differenze vecchio art. 33 cdf)

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