Art. 42 Codice deontologico forense - Divieto di apprezzamenti denigratori e documenti personali


Articolo 42 del Codice deontologico forense - Divieto di esprimere apprezzamenti denigratori e documenti personali del collega


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 42 – Notizie riguardanti il collega

1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.
2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

(cfr. differenze vecchio art. 29 cdf)

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Art. 42 cdf x Avvocati &: Legali