Art. 32 Codice deontologico forense - Rinuncia al mandato difensivo


Articolo 32 del Codice deontologico forense - Rinuncia al mandato difensivo e nomina nuovo difensore


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 32 – Rinuncia al mandato

1. L'avvocato ha la facoltā di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.
3. In ipotesi di irreperibilitā della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalitā, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato č esonerato da ogni altra attivitā, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia.
4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non č responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.
5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

(confronta differenze vecchio art. 47 cdf)

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