Art. 31 Codice deontologico forense - Compensazione avvocato cliente


Articolo 31 del Codice deontologico forense - Compensazione crediti e onorari tra avvocato e cliente


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 31 – Compensazione

1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:
a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia giā ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
c) quando abbia giā formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivitā professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

(confronta differenze vecchio art. 44 cdf)

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Art. 31 cdf x Avvocati &: Legali