Art. 30 Codice deontologico forense - Avvocato e gestione di denaro altrui o cliente


Articolo 30 del Codice deontologico forense - L'avvocato e la gestione del denaro altrui o del cliente


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 30 – Gestione di denaro altrui

1. L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.
2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.
3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attivitā professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivitā professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivitā professionale da uno a tre anni.

(confronta differenze vecchio art. 41 cdf)

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