Art. 3 Codice deontologico forense - Attività all'estero e attività in Italia dello straniero


Articolo 3 del Codice deontologico forense - Attività all'estero dell'avvocato italiano e prevalenza delle norme estere salvo conflitto - attività in Italia dell'avvocato straniero


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 3 – Attività all'estero e attività in Italia dello straniero

1. Nell'esercizio di attività professionale all'estero l'avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l'attività.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività professionale.
3. L'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

(confronta differenze vecchio art. 4 cdf)

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Art. 3 cdf x Avvocati &: Legali