Art. 17 Codice deontologico forense - Pubblicità avvocati - limiti
Articolo 17 del Codice deontologico forense - Pubblicità avvocati - limiti a quella consentita e divieto di quella comparativa
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 17 – Informazione sull'esercizio dell'attività professionale
1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
(cfr. differenze
vecchio art. 17 cdf e
vecchio art. 17 Bis cdf)
CDF : Titolo I | Titolo II |
Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII