Art. 17 Codice deontologico forense - Pubblicità avvocati - limiti


Articolo 17 del Codice deontologico forense - Pubblicità avvocati - limiti a quella consentita e divieto di quella comparativa


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 17 – Informazione sull'esercizio dell'attività professionale

1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

(cfr. differenze vecchio art. 17 cdf e vecchio art. 17 Bis cdf)

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Art. 17 cdf x Avvocati &: Legali